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D.Lvo 22/01/2004 n. 422. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico- edilizio l’avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche alla città metropolitana o al comune interessati. 3. In caso di inottemperanza all’ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede all’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato. 4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa. 5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall’obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall’obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall’obbligato. Art. 161 Danno a cose ritrovate 1. Le misure previste nell’articolo 160 si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui all’articolo 91, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 89 e 90. Decreto Legislativo recante il “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”. Art. 162 Violazioni in materia di affissione 1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 49 è punito con le sanzioni previste dall’articolo 23 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 163 Perdita di beni culturali 1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo V, il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene. 2. Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma. 3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata dall’obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall’obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall’obbligato. 4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità. Art. 164 Violazioni in atti giuridici 1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l’osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli. 2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell’articolo 61, comma 2. Art. 165 Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale 1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall’articolo 123, comma 1, del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, chiunque trasferisce all’estero le cose o i beni indicati nell’articolo 10, in violazione delle disposizioni di cui alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I della Parte seconda, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77, 50 a euro 465. Art. 166 Omessa restituzione di documenti per l’esportazione 1. Chi, effettuata l’esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell’Unione europea ai sensi del regolamento CEE, non rende al competente ufficio di esportazione l’esemplare n. 3 del formulario previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103, 50 a euro 620. Capo II Sanzioni relative alla Parte terza Articolo 167 Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria 1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è tenuto, secondo che l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga più opportuno nell’interesse della protezione dei beni indicati nell’articolo 134, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di stima. 2. Con l’ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere. 3. In caso di inottemperanza, l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d’ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. 4. Le somme riscosse per effetto dell’applicazione del comma 1 sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate. Art. 168 Violazione in materia di affissione 1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 153 è punito con le sanzioni previste dall’articolo 23 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni. Decreto Legislativo recante il “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”. Titolo II Sanzioni penali Articolo 169 Opere illecite 1. È punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50 a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell’articolo 10 b) chiunque, senza l’autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall’articolo 13 c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell’articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l’autorizzazione. 2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell’ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell’articolo 28. Art. 170 Uso illecito 1. È punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50 chiunque destina i beni culturali indicati nell’articolo 10 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità. Art. 171 Collocazione e rimozione illecita 1. È punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all’articolo 10, comma1. 2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto. Art. 172 Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta 1. È punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell’articolo 45, comma1. 2. L’inosservanza delle misure cautelari contenute nell’atto di cui all’articolo 46, comma 4, è punita ai sensi dell’articolo 180. Art. 173 Violazioni in materia di alienazione 1. È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469 a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56 b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all’articolo 59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali c) l’alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall’articolo 61, comma 1. Art. 174 Uscita o esportazione illecite 1. Chiunque trasferisce all’estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all’articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165. 2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l’uscita o l’esportazione temporanee. 3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della Legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando. 4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l’interdizione ai sensi dell’articolo 30 del codice penale. Decreto Legislativo recante il “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”. Art. 175 Violazioni in materia di ricerche archeologiche 1. È punito con l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da euro 310 a euro 3.099 a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all’articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall’amministrazione b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall’articolo 90, comma 1, le cose indicate nell’articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea. Art. 176 Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato 1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell’articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell’articolo 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516, 50. 2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall’articolo 89. Art. 177 Collaborazione per il recupero di beni culturali 1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e 176 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all’estero. Art. 178 Contraffazione di opere d’arte 1. È punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099 a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un’opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o con- tribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti. 2. Se i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l’interdizione a norma dell’articolo 30 del codice penale. 3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l’articolo 36, comma 3, del codice penale. |
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